Statuto›Titolo III
Art. 121
In vigore dal 17 feb 1875
I consiglieri a nomina degli azionisti scelgono nel proprio seno i delegati della sede per far parte del consiglio superiore, ed è in loro facoltà il farsi supplire da alcuno dei colleghi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-121