Statuto›Titolo III
Art. 120
In vigore dal 17 feb 1875
L'amministrazione economica di ciascuna sede della banca si tiene dal respettivo direttore. Egli firma la corrispondenza, le note dei pegni, gli atti di deposito, i mandati all'ordine e ogni altro atto relativo alla sua gestione o per il quale sia stato delegato dalla direzione generale.
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