Statuto›Titolo III
Art. 120
120 / 186In vigore dal 17 feb 1875
L'amministrazione economica di ciascuna sede della banca si tiene dal respettivo direttore. Egli firma la corrispondenza, le note dei pegni, gli atti di deposito, i mandati all'ordine e ogni altro atto relativo alla sua gestione o per il quale sia stato delegato dalla direzione generale.
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