StatutoTitolo III

Art. 117

In vigore dal 17 feb 1875
Tutte le operazioni della banca sono per lei volontarie, e si deliberano collegialmente in direzione. La direzione non rende ragione dei suoi rifiuti, come non tiene registro dei titoli presentati e ricusati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-117

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