Statuto›Titolo III
Art. 114
In vigore dal 17 feb 1875
I consiglieri durano in ufficio due anni, si rinnovano per metà ogni anno e sono sempre rieleggibili.
Per il primo anno e prima di convocare l'adunanza il consiglio superiore provvederà alla estrazione a sorte dei tre consiglieri che devono uscire di carica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-114