StatutoTitolo III

Art. 114

In vigore dal 17 feb 1875
I consiglieri durano in ufficio due anni, si rinnovano per metà ogni anno e sono sempre rieleggibili. Per il primo anno e prima di convocare l'adunanza il consiglio superiore provvederà alla estrazione a sorte dei tre consiglieri che devono uscire di carica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-114

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo