StatutoTitolo III

Art. 111

In vigore dal 17 feb 1875
Al direttore generale assente o impedito supplisce ordinariamente e provvisoriamente il segretario generale, e fino a che il consiglio superiore non abbia altrimenti disposto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-111

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo