Statuto›Titolo III
Art. 111
In vigore dal 17 feb 1875
Al direttore generale assente o impedito supplisce ordinariamente e provvisoriamente il segretario generale, e fino a che il consiglio superiore non abbia altrimenti disposto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-111