Statuto›Titolo III
Art. 106
In vigore dal 17 feb 1875
Il direttore generale è delegato a rappresentare la banca in faccia ai terzi. Egli fa parte del consiglio superiore e cura la esecuzione delle sue deliberazioni, le comunica alle rispettive sedi e succursali cui possono interessare con le istruzioni che crede opportune, ed invigila a che vengano eseguite; rappresenta il consiglio superiore verso tutti gli stabilimenti della banca e può intervenire senza voto alle adunanze dei consigli dei medesimi.
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