Statuto›Titolo III
Art. 104
In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore delibera finalmente la istituzione di nuove sedi, succursali, rappresentanze legali e agenzie con facoltà di chiuderle e traslocarle dandone partecipazione al Governo, al quale spetta l'approvazione del regolamento o dei regolamenti per le succursali.
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