StatutoTitolo III

Art. 104

In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore delibera finalmente la istituzione di nuove sedi, succursali, rappresentanze legali e agenzie con facoltà di chiuderle e traslocarle dandone partecipazione al Governo, al quale spetta l'approvazione del regolamento o dei regolamenti per le succursali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-104

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo