Statuto›Titolo III
Art. 102
In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore esamina il bilancio semestrale e stabilisce la quota d'utili da pagarsi in conto del primo semestre agli azionisti. Esamina il bilancio annuale, stanzia la quota del secondo semestre a saldo degli utili dell'annata, e dopo riveduto dai sindaci lo sottopone accompagnato dalla relazione del direttore generale all'approvazione degli azionisti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-102