Statuto›Titolo III
Art. 105
In vigore dal 17 feb 1875
Il direttore generale della banca è nominato per decreto reale sulla proposta del consiglio superiore; sulla proposta del consiglio stesso può nello stesso modo essere revocato, ma tanto la deliberazione per la proposta di nomina che di revoca deve essere presa da un numero di voti da costituire la maggioranza assoluta dell'intero consiglio.
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