Statuto›Titolo III
Art. 107
In vigore dal 17 feb 1875
Il direttore generale propone al consiglio superiore la nomina dei direttori delle sedi e succursali, degli assessori e censori delle succursali e degli impiegati della direzione generale e sentiti i respettivi direttori, quelle degli impiegati delle sedi e succursali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-107