Statuto›Titolo III
Art. 110
In vigore dal 17 feb 1875
Spetta al direttore generale il proporre le norme da tenersi nella formazione degli stati che devono servire al bilancio generale, ed a sua cura si fa la pubblicazione di questo come delle situazioni periodiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-110