Statuto›Titolo III
Art. 110
110 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Spetta al direttore generale il proporre le norme da tenersi nella formazione degli stati che devono servire al bilancio generale, ed a sua cura si fa la pubblicazione di questo come delle situazioni periodiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-110