Statuto›Titolo III
Art. 112
In vigore dal 17 feb 1875
In ogni sede la banca è amministrata:
da un direttore a nomina del consiglio superiore, e da sei consiglieri a nomina degli azionisti.
Tre censori pure nominati dagli azionisti sorveglieranno la amministrazione in ciascuna sede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-112