Art. 112
StatutoTitolo III

Art. 112

112 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
In ogni sede la banca è amministrata: da un direttore a nomina del consiglio superiore, e da sei consiglieri a nomina degli azionisti. Tre censori pure nominati dagli azionisti sorveglieranno la amministrazione in ciascuna sede.
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