StatutoTitolo III

Art. 115

In vigore dal 17 feb 1875
I consiglieri prestano servizio a turno bimestrale, e si suppliscono vicendevolmente, e solamente nello straordinario evento che non bastino, il direttore completa provvisoriamente la direzione con alcuno dei censori, i quali funzionano con le stesse prerogative e con gli stessi obblighi ed emolumenti dei consiglieri. Due consiglieri e il direttore formano il collegio della direzione della sede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-115

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