StatutoTitolo III

Art. 119

In vigore dal 17 feb 1875
Nessuna operazione può ammettersi alla banca nella quale figuri la firma di alcuno dei direttori e impiegati della banca. E mentre la firma dei consiglieri non impedisce l'ammissione vi delibera un collegio composto tutto di membri estranei.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-119

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