Statuto›Titolo III
Art. 119
In vigore dal 17 feb 1875
Nessuna operazione può ammettersi alla banca nella quale figuri la firma di alcuno dei direttori e impiegati della banca. E mentre la firma dei consiglieri non impedisce l'ammissione vi delibera un collegio composto tutto di membri estranei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-119