StatutoTitolo III

Art. 123

In vigore dal 17 feb 1875
Sulle operazioni il direttore è assistito da due assessori. Gli assessori prestano servizio a turno bimestrale e si suppliscono vicendevolmente, e solamente nello straordinario evento che non bastino, il direttore completa provvisoriamente la direzione con alcuno dei censori, i quali funzionano con le stesse prerogative e con gli stessi obblighi ed emolumenti degli assessori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-123

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo