Statuto›Titolo III
Art. 123
In vigore dal 17 feb 1875
Sulle operazioni il direttore è assistito da due assessori. Gli assessori prestano servizio a turno bimestrale e si suppliscono vicendevolmente, e solamente nello straordinario evento che non bastino, il direttore completa provvisoriamente la direzione con alcuno dei censori, i quali funzionano con le stesse prerogative e con gli stessi obblighi ed emolumenti degli assessori.
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