Statuto›Titolo III
Art. 129
In vigore dal 17 feb 1875
Due censori riuniti hanno l'obbligo di fare ogni semestre in giorno di loro scelta un riscontro materiale del denaro e dei biglietti in cassa, dei titoli del portafoglio, come di ogni altro valore esistente presso la banca, facendolo constate da processo verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-129