StatutoTitolo III

Art. 129

In vigore dal 17 feb 1875
Due censori riuniti hanno l'obbligo di fare ogni semestre in giorno di loro scelta un riscontro materiale del denaro e dei biglietti in cassa, dei titoli del portafoglio, come di ogni altro valore esistente presso la banca, facendolo constate da processo verbale.
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