Statuto›Titolo III
Art. 134
In vigore dal 17 feb 1875
Al direttore generale e ai direttori delle sedi e succursali è vietato di esercitare la mercatura, d'essere istitore o direttore di qualunque casa o stabilimento di commercio, come di interessarsi in società in nome collettivo o in accomandita e di versare abitualmente in operazioni di borsa.
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