Art. 146
StatutoTitolo III

Art. 146

146 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Presso ciascuna sede e succursale, oltre il direttore, dovranno esservi: 1 segretario, 1 ragioniere, e 1 cassiere e quel numero di impiegati necessario per il regolare andamento di tutti gli uffici.
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