StatutoTitolo III

Art. 151

In vigore dal 17 feb 1875
La cassa principale e il portafoglio si custodiscono in apposite casse chiuse a tre chiavi differenti, per tenersi una dal direttore, l'altra dal censore di turno e la terza dal cassiere. Da questa cassa si estraggono i denari pel servizio occorrente della banca, e vi si custodiscono quelli che non abbisognano per questo servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-151

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