Statuto›Titolo III
Art. 76
In vigore dal 17 feb 1875
In caso di renunzia, come in quello di mancanza di alcuno dei nominati, spetta al consiglio superiore di provvedere al completamento fino alla prima adunanza generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-76