Statuto›Titolo III
Art. 81
In vigore dal 17 feb 1875
Nelle città ove esiste una sede hanno luogo annualmente, nei mesi da stabilirsi dal consiglio superiore, adunanze speciali degli azionisti soltanto per eleggere e rinnovare i respettivi consiglieri e censori.
Queste adunanze sono presiedute da un membro del consiglio superiore a ciò espressamente delegato, e sono valide quando siano intervenuti 20 azionisti.
Ogni possessore da 6 mesi almeno di 5 o più azioni può intervenire alle adunanze speciali delle sedi ed ha diritto ad un voto, ed i possessori di un maggior numero di azioni renderanno voto colle proporzioni fissate all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-81