Art. 81
StatutoTitolo III

Art. 81

81 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Nelle città ove esiste una sede hanno luogo annualmente, nei mesi da stabilirsi dal consiglio superiore, adunanze speciali degli azionisti soltanto per eleggere e rinnovare i respettivi consiglieri e censori. Queste adunanze sono presiedute da un membro del consiglio superiore a ciò espressamente delegato, e sono valide quando siano intervenuti 20 azionisti. Ogni possessore da 6 mesi almeno di 5 o più azioni può intervenire alle adunanze speciali delle sedi ed ha diritto ad un voto, ed i possessori di un maggior numero di azioni renderanno voto colle proporzioni fissate all'.
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