Statuto›Titolo III
Art. 81
81 / 186In vigore dal 17 feb 1875
Nelle città ove esiste una sede hanno luogo annualmente, nei mesi da stabilirsi dal consiglio superiore, adunanze speciali degli azionisti soltanto per eleggere e rinnovare i respettivi consiglieri e censori.
Queste adunanze sono presiedute da un membro del consiglio superiore a ciò espressamente delegato, e sono valide quando siano intervenuti 20 azionisti.
Ogni possessore da 6 mesi almeno di 5 o più azioni può intervenire alle adunanze speciali delle sedi ed ha diritto ad un voto, ed i possessori di un maggior numero di azioni renderanno voto colle proporzioni fissate all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-81