Art. 82
StatutoTitolo III

Art. 82

82 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Anche la convocazione di queste adunanze si fa nei modi indicati dall' e si pubblica inoltre nel giornale della provincia ove ha luogo l'adunanza. Sono applicabili a queste adunanze tutte le altre discipline e disposizioni stabilite per le adunanze generali.
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