Regolamento›Capo I
Art. 6
In vigore dal 6 ago 1865
I Funzionari addetti ad un Uffizio del Contenzioso Finanziario accennati nel precedente .°, e quelli che possono rappresentare le Amministrazioni in giudizio a norma dell'annessa tabella, non hanno bisogno di un mandato, ma basta che consti della loro qualità.
Gli Impiegati delegati, gli Avvocati, i Procuratori che rappresentano in giudizio le Amministrazioni debbono far constare del loro mandato mediante lettera del delegante munita del bollo di Uffizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-6