Regolamento›Capo I
Art. 1
In vigore dal 6 ago 1865
REGOLAMENTO per la esecuzione degli della Legge sul Contenzioso Amministrativo (Allegato E della Legge 20 marzo 1865).
.
In qualunque giudizio civile le Amministrazioni dello Stato così attrici come convenute, possono essere rappresentate dai proprii Funzionari, senza bisogno del concorso o dell'assistenza di Avvocati, Patrocinatori o Procuratori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-1