Art. 1
RegolamentoCapo I

Art. 1

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In vigore dal 6 ago 1865
REGOLAMENTO per la esecuzione degli della Legge sul Contenzioso Amministrativo (Allegato E della Legge 20 marzo 1865). . In qualunque giudizio civile le Amministrazioni dello Stato così attrici come convenute, possono essere rappresentate dai proprii Funzionari, senza bisogno del concorso o dell'assistenza di Avvocati, Patrocinatori o Procuratori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-1