RegolamentoCapo II

Art. 11

In vigore dal 6 ago 1865
Le controversie in materia contravvenzionale pendenti al 30 giugno 1865 davanti i Giudici del Contenzioso Amministrativo, che a norma della nuova Legge sono devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria, saranno portate avanti il Tribunale di Circondario o la Corte d'Appello competente per cura del Pubblico Ministero addetto al Tribunale od alla Corte. A questo scopo il Ministero Pubblico, che esiste presso le Autorità del Contenzioso Amministrativo di primo e di secondo grado, dovrà trasmettere le carte concernenti le cause contravvenzionali in corso al Pubblico Ministero anzidetto. Non esistendo il Pubblico Ministero presso l'Autorità del Contenzioso Amministrativo, la spedizione delle carte sarà fatta di Uffizio dall'una all'altra Segreteria o Cancelleria per l'ulteriore procedimento. Le Amministrazioni interessate veglieranno, e potranno, occorrendo, richiedere che le cause contravvenzionali vertenti davanti i Giudici del Contenzioso Amministrativo siano portate avanti il Tribunale o la Corte competenti.
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