RegolamentoCapo II

Art. 15

In vigore dal 15 ago 1865
La perenzione di istanza non peranco incorsa o dichiarata al 1.°luglio 1865, sarà regolata dalle disposizioni delle Leggi di Procedura vigenti nelle diverse Provincie, ma non avrà luogo prima che siano trascorsi 30 giorni a datare dall'epoca suddetta.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 29 luglio 1865, n. 2413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini giuridici indicati negli articoli 14, 15 e 17 del Regolamento annesso al Decreto 25 giugno 1865, n.° 2361, sono prorogati a tutto il mese di agosto prossimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-15

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