Regolamento›Capo II
Art. 20
In vigore dal 6 ago 1865
Gli atti comuni alle parti e quelli compilati di Ufficio, e che devono pel disposto delle Leggi attuali rimanere depositati nella Segreteria o Cancelleria dell'Autorità giudiziaria, saranno conservati dagli Uffizi delle Prefetture o dei Tribunali di primo grado, per gli effetti di cui al seguente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-20