Regolamento›Capo II
Art. 24
In vigore dal 6 ago 1865
La Segreteria del Consiglio di Stato del Regno curerà la esecuzione degli incumbenti accennati nei precedenti per quanto concerne le cause civili e contravvenzionali, che fossero pendenti al 3o giugno 1865, avanti il Consiglio di Stato di Torino.
Per le cause pendenti a detta epoca avanti il Tribunale del Contenzioso Amministrativo di Parma, od avanti le Sezioni del Contenzioso Amministrativo delle abolite Gran Corti dei conti di Napoli e di Palermo, il Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con quello dell'Interno costituirà un Ufficio di stralcio per le operazioni sopraccennate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-24