Regolamento›Capo IV
Art. 27
In vigore dal 6 ago 1865
I Funzionari aggiunti assisteranno alle pubbliche udienze i Prefetti, sempre che questi nell'esercizio delle loro attribuzioni relative ai Demani comunali procedano come Giudici in primo grado di giurisdizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-27