RegolamentoCapo II

Art. 23

In vigore dal 6 ago 1865
Gli originali delle sentenze o decisioni ed i registri dei provvedimenti pronunziati dal Consiglio di Stato di Torino, dalla Consulta o dal Supremo Consiglio Amministrativo e dalla Sezione del Contenzioso dell'abolita Gran Corte dei conti di Napoli, dalla Consulta o Commissione dei Presidenti e dalla Sezione del Contenzioso dell'abolita Gran Corte dei conti di Palermo, e dal Tribunale del Contenzioso Amministrativo di Parma, saranno depositati nella Cancelleria o Segreteria della Corte d'Appello nel distretto in cui hanno sede le accennate Autorità del Contenzioso Amministrativo. Le copie delle dette sentenze o decisioni e dei provvedimenti saranno rilasciate tanto in forma ordinaria quanto in forma esecutiva dal Cancelliere o Segretario della Corte presso cui fu eseguito il deposito, osservate le norme stabilite dalle Leggi di Procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-23

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