RegolamentoCapo II

Art. 14

In vigore dal 15 ago 1865
I termini giuridici non ancora compiuti al 1.°luglio 1865 sono prorogati di 30 giorni a datare dalla detta epoca.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 29 luglio 1865, n. 2413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini giuridici indicati negli articoli 14, 15 e 17 del Regolamento annesso al Decreto 25 giugno 1865, n.° 2361, sono prorogati a tutto il mese di agosto prossimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-14

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Art. 14 Che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge sul contenzioso amministrativo. — Testo vigente | Portale Normativo