Regolamento›Capo II
Art. 14
In vigore dal 15 ago 1865
I termini giuridici non ancora compiuti al 1.°luglio 1865 sono prorogati di 30 giorni a datare dalla detta epoca.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 29 luglio 1865, n. 2413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini giuridici indicati negli articoli 14, 15 e 17 del Regolamento annesso al Decreto 25 giugno 1865, n.° 2361, sono prorogati a tutto il mese di agosto prossimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-14