Regolamento›Capo II
Art. 16
In vigore dal 6 ago 1865
Per riassumere le cause, i Procuratori che già rappresentavano le parti ai termini delle Leggi vigenti, quando le stesse cause furono incominciate, non hanno bisogno di un nuovo mandato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-16