RegolamentoCapo II

Art. 16

In vigore dal 6 ago 1865
Per riassumere le cause, i Procuratori che già rappresentavano le parti ai termini delle Leggi vigenti, quando le stesse cause furono incominciate, non hanno bisogno di un nuovo mandato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-16

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Art. 16 Che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge sul contenzioso amministrativo. — Testo vigente | Portale Normativo