Regolamento›Capo I
Art. 9
In vigore dal 6 ago 1865
Le citazioni e le notificazioni, che occorrono nelle controversie civili interessanti le Amministrazioni dello Stato, debbono farsi alle persone designate per ciascuna Amministrazione nella colonna quarta dell'annessa tabella.
Ove però si tratti di una controversia concernente un contratto stipulato negli Uffizi centrali, la quale debba portarsi avanti un'Autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede i Ministeri o le Direzioni generali, la citazione introduttiva del giudizio deve essere fatta nella persona del Segretario generale o Direttore generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-9