Regolamento›Capo I
Art. 4
In vigore dal 6 ago 1865
I Capi degli Uffizi che hanno nel Compartimento o nella Provincia la direzione di un ramo di Amministrazione possono a norma delle istruzioni emanate dal rispettivo Ministero delegare di volta in volta un Avvocato od un Procuratore secondo le Leggi vigenti nel Regno, per rappresentare in giudizio l'Amministrazione interessata nella causa.
Possono altresì di concerto col competente Direttore del Contenzioso Finanziario delegare temporaneamente Avvocati o Procuratori per determinate specie di controversie. In questo caso gli Avvocati, i Procuratori o Patrocinatori sono iscritti in un Albo da tenersi presso l'Uffizio del Contenzioso e presso quelli dei Capi deleganti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-4