Regolamento›Capo I
Art. 3
In vigore dal 6 ago 1865
Le Amministrazioni dello Stato possono altresì essere rappresentate in giudizio dai Direttori del Contenzioso Finanziario, dai loro Sostituiti, dai Procuratori e loro Sostituiti Procuratori addetti al loro Uffizio, e dagli altri Impiegati dell'Uffizio che venissero delegati dai rispettivi Capi.
Allo stesso Direttore del Contenzioso Finanziario e suoi Sostituiti, esclusivamente a qualunque altro Impiegato, spetta la rappresentanza nei giudizi vedenti avanti alla Corte di Cassazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-3