RegolamentoCapo I

Art. 2

In vigore dal 6 ago 1865
La tabella annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, designa nella 3.ª colonna i Funzionari, che possono rappresentare in giudizio le rispettive Amministrazioni dello Stato e delegare la rappresentanza ad altri Funzionari della stessa Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo