Regolamento›Capo I
Art. 2
In vigore dal 6 ago 1865
La tabella annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, designa nella 3.ª colonna i Funzionari, che possono rappresentare in giudizio le rispettive Amministrazioni dello Stato e delegare la rappresentanza ad altri Funzionari della stessa Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-2