Regolamento›Capo I
Art. 7
In vigore dal 6 ago 1865
Ove occorresse nel corso del giudizio un mandato speciale per qualche atto di procedura, basterà una delegazione in iscritto, nelle forme accennate nel precedente articolo, del Capo che dirige nel Compartimento o nella Provincia il ramo di amministrazione interessato nella causa.
Non sarà richiesto il mandato speciale nel caso in cui la rappresentanza sia sostenuta dai Direttori dell'Uffizio del Contenzioso Finanziario o loro sostituiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-7