Regolamento›Capo I
Art. 5
In vigore dal 6 ago 1865
Quando le pubbliche Amministrazioni sono rappresentate da Funzionari propri, i Capi degli Uffizi designati nel precedente articolo possono, a termini delle facoltà ricevute, ordinare che la causa sia sostenuta anche coll'assistenza di Avvocati o Procuratori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-5