Art. 5
RegolamentoCapo I

Art. 5

5 / 30
In vigore dal 6 ago 1865
Quando le pubbliche Amministrazioni sono rappresentate da Funzionari propri, i Capi degli Uffizi designati nel precedente articolo possono, a termini delle facoltà ricevute, ordinare che la causa sia sostenuta anche coll'assistenza di Avvocati o Procuratori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-25;2361#art-r-5