RegolamentoCapo II

Art. 9

Uffiziali e funzionari assimilati a grado militare.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 31. Gli infraindicati uffiziali e funzionari sono assimilati ai seguenti gradi, cioè: Al sottotenente: i medici aggiunti, i veterinari in 2.° ed i farmacisti aggiunti; Al luogotenente: i medici di battaglione, i veterinari in 1.°, i farmacisti militari ed i sotto-commissari di guerra aggiunti; Al capitano: i medici di reggimento, i veterinari-capi, i cappellani, i farmacisti-capi ed i sotto-commissari di guerra; Al maggiore: i medici divisionali, i commissari di guerra di 2.ª classe, i veterinari ispettori, e il farmacista direttore di laboratorio centrale; Al luogotenente colonnello: i medici-capi, gl'ispettori del Consiglio superiore di sanità militare ed i commissari di guerra di 1.ª classe; Al colonnello: il presidente del Consiglio superiore di sanità militare e gl'intendenti militari. § 32. Gli uffiziali e funzionari summentovati devono obbedienza, rispetto e deferenza a tutti gli uffiziali superiori al grado cui sono rispettivamente assimilati. Essi hanno diritto, quando sono in divisa e nell'esercizio delle loro funzioni, all'obbedienza dei sotto-uffiziali, caporali e soldati, ed in ogni circostanza, al loro rispetto e deferenza; le mancanze e reati che questi commettessero contro di loro saranno punite come se fossero commesse contro uffiziali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-9

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Uffiziali e funzionari assimilati a grado militare. (Art. 9 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo