Regolamento›Capo II
Art. 6
In che consiste la subordinazione.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 21. La subordinazione consiste nell'obbedienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose di servizio, ed in tutto ciò che si appartiene alla autorità a lui conferta dai regolamenti. Essa è la legge fondamentale della disciplina e del servizio militare.
L'obbedienza dev'essere pronta, rispettosa ed assoluta. Non è permesso all'inferiore alcuna esitazione, richiamo od osservazione, salvo che sia interpellato dal superiore, quand'anche si creda ingiustamente punito. Bensì potrà egli in questo caso presentare i suoi reclami nella forma prescritta al seguente capo III, quando avrà subito la punizione.
Sorgendo qualche dubbio o discussione fra militari d'ugual grado rispetto all'anzianità od al turno di servizio, il superiore presente pronunzierà sommariamente, ed essi dovranno acquetarsi alla sua decisione, salvo il loro diritto ad ulteriore richiamo quando sarà stato eseguito l'ordine dato.
§ 22. Anche all'infuori del servizio, l'inferiore deve al superiore deferenza e rispetto in ogni tempo, luogo e circostanza.
Commetterebbe grave mancanza il militare che si facesse a censurare gli ordini del superiore o la sua persona, ovvero che prendesse alcuna parte a mene o raggiri tendenti a menomare la sua autorità e la considerazione dovutagli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-6