RegolamentoParte PRIMATitolo PRIMOCapo I

Art. 4

Dello spirito di Corpo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 13. Dalla salda fiducia di un Corpo nella propria virtù, e dal concorde zelo dei suoi membri a mantenerne intemerato il buon nome e le onorevoli tradizioni, procede quel lodevole spirito di Corpo che mirabilmente conferisce à suoi progressi e ne accresce le forze. § 14. Il militare riguarderà pertanto la riputazione e l'onore del Corpo cui appartiene, come l'onore e la riputazione sua propria, e non solo si asterrà da ogni atto o parola che possa recarvi offesa o dimostrarne poca premura, ma si adoprerà, in quanto gli si appartiene, a crescerne il lustro e la prosperità. Ove mai alcun membro del Corpo mancasse sciaguratamente all'onore della divisa, l'opinione dè suoi compagni sarà sollecita a condannarlo ed a respingere la solidarietà del suo fallo. § 15. I militari di uno stesso Corpo devono riguardarsi come membri di una stessa famiglia, tener modi fra di loro cortesi, schietti e cordiali, apprezzare i meriti altrui senza alcuna sorta di gelosia, e non solo astenersi da ogni atto o parola che possa generare dissapore, o giusto risentimento, ma porgersi in ogni occorrenza scambievole assistenza e conforto. § 16. Gli inferiori sapranno acquistarsi la benevolenza dei superiori non già colle arti dell'adulazione, ma con quel modesto contegno che è proprio del vero merito e collo zelante adempimento dei loro doveri. § 17. I superiori ne li ricambieranno colla bontà, colla sollecitudine paterna pel loro benessere materiale e morale, soccorrendo di consigli la poca loro esperienza, e prendendo tutte le precauzioni igieniche per la loro salute che siano conciliabili col servizio. § 18. Il superiore avrà speciale cura di estirpare prontamente ogni germe di discordia che fosse per nascere fra i suoi subordinati, castigandone severamente gli autori e guardandosi dall'influenza esclusiva che altri tentasse di acquistare su di lui, la quale riuscirebbe funesta alla concordia ed alla buona armonia dè suoi dipendenti. Egli si assicurerà finalmente la stima dei subordinati, spiegando verso tutti egualmente fermezza e bontà, giustizia pronta, imperar breve e positivo, contegno dignitoso ed alieno dall'alterigia e dalla dimestichezza; sopra ogni cosa varrà a consigliargli il loro rispetto, la condotta esemplare ed il perfetto adempimento degli uffici del suo grado. § 19. L'affezione verso il proprio Corpo vuole estendersi naturalmente agli altri Corpi che tutti insieme formano un solo Esercito; giacché tutti essendo soggetti ad una stessa legge ed ordinati allo stesso fine di difendere il trono e la patria, deve regnare fra di loro quella stima e simpatia vicendevole che ben s'accorda con una lodevole emulazione pel bene. Agli uffiziali generali e superiori spetta più specialmente di alimentare nei loro dipendenti, con ttutti i mezzi di cui possono disporre, questo spirito militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-4

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