Regolamento›Capo III
Art. 14
Delle domande e notificazioni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 45. Il militare che desidera porgere qualche domanda, o far nota qualche cosa ai suoi superiori, deve seguire la via prescritta nell'articolo precedente per i richiami, salvo il disposto dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-14