RegolamentoCapo III

Art. 14

Delle domande e notificazioni.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 45. Il militare che desidera porgere qualche domanda, o far nota qualche cosa ai suoi superiori, deve seguire la via prescritta nell'articolo precedente per i richiami, salvo il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-14

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Delle domande e notificazioni. (Art. 14 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo