Regolamento›Capo III
Art. 17
Proibizione di richiami o domande collettive.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 56. Ogni richiamo o domanda sì scritta che verbale, deve essere strettamente individuale, e presentata da un militare solo. Se fosse collettiva, ovvero presentata, o sottoscritta da due o più militari, costituirebbe una grave mancanza contro la subordinazione, e sarebbe quindi rigettata la domanda e punita la mancanza.
§ 57. Sarà pure considerata come mancanza contro la subordinazione una stessa domanda od uno stesso richiamo riprodotto dallo stesso militare, ovvero anche presentato separatamente da diversi militari.
§ 58. Il militare che per qualsivoglia motivo portasse parola o scritto per gli altri, sarà considerato come presentatore di domanda o richiamo collettivo.
§ 59. Sorgendo qualche dubbio sull'interpretazione così di questo, come di altro articolo del presente regolamento, esso vorrà sempre essere risolto a favore della subordinazione e della disciplina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-17