RegolamentoCapo III

Art. 13

Diritto di porgere richiami.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 42. Il militare che si creda leso nè suoi diritti potrà porgere i suoi richiami anche contro un superiore, indirizzandoli per la via gerarchica a quell'altro superiore cui secondo la loro natura ed importanza spetti di deciderlo. I richiami meramente di servizio devono essere sporti all'uffiziale superiore di servizio per mezzo del capitano d'ispezione. § 43. I richiami degli uffiziali contabili e quelli degli uffiziali sanitari e veterinari per affari relativi all'amministrazione ed alle infermerie uomini e cavalli, sono indirizzati al maggiore relatore. § 44. Qualora il richiamante non si appaghi della decisione del superiore al quale si è indirizzato, può chiedere che il suo ricorso sia spinto ad un altro superiore più elevato in grado, sino al comandante del dipartimento. Ed ove il ricorrente non si appaghi neppure della decisione di questo, il richiamo sarà trasmesso al Ministro della guerra, ed egli ne attenderà la decisione rimanendo agli arresti semplici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-13

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